LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I - Delle misure di sicurezza personali
Sezione II - Disposizioni speciali

Esecuzione

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.


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