LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I - Delle misure di sicurezza personali
Sezione I - Disposizioni generali

Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza (1)

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona. (2)

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(1) Articolo inserito dall'art. 7, L 12/7/1999 n. 231.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L 83/2001 n. 40.


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