Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
(omissis)
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(1) Comma abrogato dall'art. 89, L 26/7/1975 n. 354.