LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I - Delle misure di sicurezza personali
Sezione I - Disposizioni generali

Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.


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