LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VII - Delle sanzioni civili

Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.


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