LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato

Revoca della sospensione (1)

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2)

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(1) Articolo sostituito dall'art. 13, DL 11/4/1974 n. 99 convertito con modificazioni dalla L 7/6/1974 n. 220.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L 26/3/2001 n. 128.


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