LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato

Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).

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(1) Comma sostituito dall'art. 6, L 7/2/1990 n. 19.


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