Estinzione del reato
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).
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(1) Comma sostituito dall'art. 6, L 7/2/1990 n. 19.