LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato

Effetti della sospensione (1)

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

-----
(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L 7/2/1990 n. 19.


Indietro

Stampa questa pagina