LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato

Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. (1)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

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(1) Comma modificato dall'art .6, L 5/12/2005 n. 251.


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