Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero (1)
Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare , si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
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(1) Rubrica sostituita dall'art. 11, L 28/7/1984 n. 398.