Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (1)
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 38 (settantacinquemila lire), o frazioni di euro 38 (settantacinquemila lire), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 6, DLGS 5/10/1945 n. 679.