LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I - Della modificazione e applicazione della pena

Pagamento rateale della multa o dell'ammenda (1)

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15 (lire trentamila).
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, L 24/11/1981 n. 689.


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