LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I - Della modificazione e applicazione della pena

Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria (1)

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, L 24/11/1981, n. 689.


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