Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica (1)
Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 3, L 11/11/1947, n. 1317.