Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti (1)
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 3, L 7/2/1990 n. 19.