LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO IV - Del reo e della persona offesa del reato
Capo III - Del concorso di persone nel reato

Circostanze aggravanti

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. (1)
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. (2)
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (152).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

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(1) Numero sostituito dall'art. 11, DL 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla L 12/7/1991 n. 203.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, DL 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla L 12/7/1991 n. 203.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, DL 31/12/1991 n. 419 convertito con modificazioni dalla L 18/2/1992 n. 172.


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