LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO IV - Del reo e della persona offesa del reato
Capo III - Del concorso di persone nel reato

Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).

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(1) Comma modificato dall'art. 11, DL 13/5/1991 n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, DL 31/12/1991 n. 419.


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