LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO III - Del reato
Capo III - Del concorso di reati

Limiti degli aumenti delle pene principali (1)

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1) trenta anni, per la reclusione;
2) sei anni, per l'arresto;
3) euro 15.493 (lire trenta milioni) per la multa e euro 3.098 (sei milioni) per l'ammenda; ovvero euro 64.557 (lire centoventicinque milioni) per la multa e euro 12.911 (venticinque milioni) per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 12/7/1961 n. 603.


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