LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO III - Del reato
Capo III - Del concorso di reati

Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee (1)

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 25/11/1962 n. 1634.


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