LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO III - Del reato
Capo II - Delle circostanze del reato

Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti (1)

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, euro 10.329 (lire venti milioni) o euro 2.065 (quattro milioni), se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 (lire sessanta milioni) o euro 6.197 (dodici milioni), se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 12/7/1961 n. 603.


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