LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO III - Del reato
Capo II - Delle circostanze del reato

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) [alla pena di morte e` sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni]; (1)
2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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(1) Numero abrogato a causa della soppressione della pena di morte.


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