LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO III - Del reato
Capo I - Del reato consumato e tentato

Errore determinato dall'altrui inganno

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.


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