LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO III - Del reato
Capo I - Del reato consumato e tentato

Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.


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