Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (1)
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. (2)
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 123, L 24/11/1981 n. 689
(2) Comma modificato dall'art. 15, L 28/12/2005 n. 262.