LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO II - Delle pene
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (1)

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. (2)
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 120, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma modificato dall'art. 15, comma 3, lett. a), L 28/12/2005 n. 262.


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