LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO II - Delle pene
Capo II - Delle pene principali, in particolare

Ammenda (1)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 (lire quattromila), né superiore a euro 1.032 (lire due milioni).

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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, DLGS 5/10/1945 n. 679, dall'art. 2, DLGS 21/10/1947 n. 1250, dall'art. 1,L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 101, L 24/11/1981 n. 689.


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