Multa (1)
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5 (lire diecimila), né superiore a euro 5.164 (dieci milioni).
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 (lire diecimila) a euro 2.065 (lire quattro milioni).
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(1) Comma sostituito dall'art. 1, DLGS 5/10/1945 n. 679, dall'art. 1 DLGS 21/10/1947 n. 1250, dall'art. 1, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 101, L 24/11/1981 n. 689.