LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO II - Delle pene
Capo II - Delle pene principali, in particolare

Ergastolo

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto. (1)

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, L 25/11/1962 n. 1364.


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