Pena di morte (1)
La pena di morte si esegue , mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia.
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(1) Articolo da ritenersi abrogato in quanto riferito alla pena di morte, che è stata soppressa, nel codice penale, dall'art. 1, DLGS 10/8/1944 n. 224 e sostituita con l'ergastolo.