LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO II - Delle pene
Capo I - Delle specie di pene, in generale

Pene accessorie: specie

Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (1)
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (2).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (2).
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

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(1) Numero inserito dall'art. 5, L 27/3/2001 n. 97.
(2) Comma sostituito dall'art. 118, L 24/11/1981 n. 689.


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