Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (1).
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia , sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. (2)
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(1) Il testo originario del presente comma parlava di "delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo". L'art. 1, DLGS 10/8/1944, n. 224 ha soppresso la pena di morte nel Codice penale. La presente nota è valida per il tutto codice ovunque si citi la pena di morte.
(2) Comma modificato dall'art. 5, L 29/9/2000 n. 300.