LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO I - Della legge penale

Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (1).
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia , sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. (2)

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(1) Il testo originario del presente comma parlava di "delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo". L'art. 1, DLGS 10/8/1944, n. 224 ha soppresso la pena di morte nel Codice penale. La presente nota è valida per il tutto codice ovunque si citi la pena di morte.
(2) Comma modificato dall'art. 5, L 29/9/2000 n. 300.


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